COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTOLA – GARA MASSA / CENTOLA DELL’11.03.2007 – TERZA CAT. – C.P. SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTOLA – GARA MASSA / CENTOLA DELL’11.03.2007 – TERZA CAT. – C.P. SA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Massa, il calciatore Iannuzzi Aniello, indicato in distinta di gara come nato il 14.12.1970. Orbene, da informazioni assunte presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, nell’ambito dei calciatori tesserati a favore della società Massa esiste soltanto uno Iannuzzi Aniello, nato il 14.12.1978 e non 1970. Questa C.D. ha disposto un’istruttoria, consentendo alla società Massa di poter documentare la veridicità delle proprie controdeduzioni, mediante la presenza presso questa C.D. del calciatore medesimo, munito della patente auto, come indicata nella distinta di gara. Anche in occasione di questa seconda convocazione, il calciatore non si è presentato. La società ha prodotto, a mezzo fax, una breve nota, alla quale ha allegato non la fotocopia della patente auto, innanzi richiamata, ma la carta d’identità del calciatore, nato il 14.12.1978. Alla data di questa riunione della C.D., nessun documento, o elemento probatorio, è stato depositato dalla società Massa. Per costante giurisprudenza, confermata ripetutamente dalla Commissione d’Appello Federale, l’omessa presenza a due convocazioni configura un grave elemento deduttivo, che, per consolidata prassi, comporta la punizione sportiva della perdita della gara. Deve, invero, ritenersi che la serie di elementi (data di nascita non corrispondente; due assenze ad altrettante convocazioni; la trasmissione di un fax – e non la disponibilità in visione del documento in originale – con la fotocopia non della patente auto, come richiesta, ma di altro documento d’identità) innanzi rappresentati comportino che debba giudicarsi che il calciatore Iannuzzi Aniello abbia partecipato alla gara in posizione irregolare. In ragione del suo utilizzo nella gara di cui al reclamo in esame, la società Massa deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Centola, di infliggere a carico della società Massa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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