COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTOLA – GARA MASSA / CENTOLA DELL’11.03.2007 – TERZA CAT. – C.P. SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTOLA – GARA MASSA / CENTOLA DELL’11.03.2007 – TERZA CAT. – C.P. SA La C.D., vista la richiesta della società Centola, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo di primo grado), rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato) DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di conseguenza, dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Centola.
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