COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BELVEDERE C/5 – GARA BELVEDERE / TERZIGNO DEL 17.02.07 – C/5 – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO BELVEDERE C/5 - GARA BELVEDERE / TERZIGNO DEL 17.02.07 – C/5 – SERIE C2
La C.D., letto il reclamo proposto dalla reclamante per la gara in epigrafe avverso la sanzione pecuniara di euro 350,00, visti gli atti ufficiali, sentita la società, che ne aveva proposto regolare richiesta, acquisita l’ulteriore dichiarazione del C.C., rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Invero, dall’istruttoria curata da questa C.D., è emerso che effettivamente la monetina lanciata dagli spalti non colpiva il calciatore n. 15 all’occhio, ma alla spalla. Tale circostanza inconfutabilmente attenua la responsabilità della società per i fatti oggetto della presente decisione. Di conseguenza, questa C.D. ritiene equo ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 150,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Belvedere, di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria irrogata alla reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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