COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA POLVICA / NOCELLETO DEL 1.04.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA POLVICA / NOCELLETO DEL 1.04.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Infatti, alla gara in oggetto ha partecipato, a favore della società Nocelleto, quale calciatore, il sig. De Luca Giovanni, nato il 21.2.1988 (già squalificato quale dirigente fino al 7.05.2007, come dal C.U. n. 79 del 15.03.2007, identificato dall’arbitro con C.I. n. AN2065001). Nelle proprie controdeduzioni, la società Polvica ha sottolineato che il dirigente squalificato nel predetto Comunicato Ufficiale era il sig. De Luca Giovanni, nato il 26.10.1959, assistente di parte nella gara del 7.03.2007 Cellole Calcio / Polvica, identificato dall’arbitro con patente auto n. 3791202K. Questa C.D., visto che, effettivamente, risultano tesserati per la società Polvica due sigg. De Luca Giovanni, uno tesserato quale calciatore e l’altro quale consigliere, ha per due volte, tramite telegramma, in data 16.05.2007 e 23.05.2007, disposto, comunicandolo alla società Pelvica, la convocazione, presso la sede del Comitato Regionale, dei due De Luca Giovanni, muniti di valido documento di identità personale, ovvero di quello da ciascuno di esso presentato all’arbitro, per l’identificazione, in occasione delle gare del 7.03.2007 e dell’1.04.2007. Constatato che essi non si sono presentati, né hanno giustificato la mancata presenza, questa C.D. ritiene, sulla base di una prassi e di una giurisprudenza consolidate, che la duplice assenza configuri la certezza, sia pure per via deduttiva, che la persona fisica squalificata fosse, effettivamente, quella utilizzata come calciatore, in occasione della gara di cui al reclamo in esame. La conseguita certezza comporta che debba ritenersi irregolare, agli effetti disciplinari, la posizione del calciatore De Luca Giovanni, in ordine alla gara oggetto del reclamo medesimo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Nocelleto, di infliggere a carico della società Polvica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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