COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CASALE – GARA VIRTUS CARANO / REAL CASALE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CASALE – GARA VIRTUS CARANO / REAL CASALE DEL 18.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, in via preliminare rileva che la richiesta di essere sentita è stata prodotta dalla società reclamante oltre il termine prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva: di conseguenza, essa non può essere eseguita. Nel merito dell’atto di impugnazione, si rileva che esso è infondato in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica del campo, del relativo obbligo di disputa delle gare a porte chiuse, nonché della sanzione pecuniaria accessoria. Il reclamo è altresì infondato per quel che riguarda la pretesa irregolarità di disputa, sia quanto alla mancata sottoscrizione della distinta di gara da parte della società Virtus Carano (che, in ogni caso, non sarebbe stato elemento idoneo ad inficiare la regolarità della gara), sia per quel che riguarda lo svolgimento effettivo della gara, in relazione al quale nessun elemento probante è stato prodotto dalla reclamante. Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori, devono confermarsi quelle relative a Noviello Nicola, Ferraro Roger e Laiso Crescenzo. Viceversa, questa C.D. ritiene equo ridurre al 28.02.2008 la squalifica inflitta al calciatore Caterino Michele. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 28.02.2008 la squalifica inflitta al calciatore Caterino Michele; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it