COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. FUORNI – GARA HONVEED COPERCHIA / RIN. FUORNI DELL’1.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. FUORNI – GARA HONVEED COPERCHIA / RIN. FUORNI DELL’1.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe il calciatore Carbonaro Stefano, nato il 21.07.1983 non poteva partecipare, in quanto non aveva scontato le due giornate di squalifiche (quale calciatore espulso dal campo nella gara del 14.03.2007) inflittegli dal Giudice Sportivo, come dal C.U. n. 82 del 22.3.2007, pag. 2104. Difatti, nella prima gara successiva a quella di cui al reclamo in esame, ovvero quella del 18.03.2007, Honveed Coperchia / Atletico Soccer, il calciatore risulta in distinta con il n. 5 ed utilizzato; nella seconda gara, del 25.03.2007, Torrione / Honveed Coperchia, non risulta né utilizzato, né inserito in distinta, ma la gara non si era disputata per impraticabilità del terreno di giuoco, per cui la squalifica non risulta scontata, in quanto non c’è un risultato acquisito, valido ai fini della classifica. Di conseguenza, nella gara in epigrafe (la prima successiva a quelle innanzi indicate) il predetto calciatore era in posizione irregolare agli effetti disciplinari. In ragione del suo utilizzo, la società Honveed Coperchia deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Rinascita Fuorni, di infliggere a carico della società Honveed Coperchia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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