COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA COSMOS / BAIANESE DEL 24.03.2007 – 2^ CAT. COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA COSMOS / BAIANESE DEL 24.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA COSMOS / BAIANESE DEL 24.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto regolare richiesta, rileva che il reclamo medesimo è infondato. La vicenda è relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, inflitta dal Giudice Sportivo (con la sanzione aggiuntiva dell’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne) a carico di entrambe le società, in ragione di una rissa generale, scaturita da un gesto violento di un calciatore della società Cosmos ai danni di un calciatore della società Baianese. La conseguente rissa generale è stata confutata dalla società reclamante, senza peraltro addurre alcun elemento probatorio, idoneo a modificare quanto rappresentato dalla fonte privilegiata di prova, che si configura nel rapporto arbitrale. Questa C.D., peraltro, ritiene assolutamente congrua e corrispondente allo svolgimento dei fatti la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Conseguenzialmente, il reclamo deve essere rigettato. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Baianese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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