COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TEGGIANO – GARA TEGGIANO / AULETTESE DEL 15.04.2007- 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO TEGGIANO – GARA TEGGIANO / AULETTESE DEL 15.04.2007- 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso merita parziale accoglimento, al fine di una giusta proporzione tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal calciatore Cimino Giovanni e la sanzione disciplinare conseguenziale. A tale riguardo, questa C.D. giudica di dover ridurre a tutto il 30.10.2008 la squalifica inflitta al calciatore in argomento. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 30.10.2008 la squalifica inflitta al calciatore Cimino Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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