COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL TESSERATO SIG. MUSTO ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO, E DELLA SOCIETÀ STESSA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL TESSERATO SIG. MUSTO ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO, E DELLA SOCIETÀ STESSA La C.D., letto il deferimento, sentita la società, rappresentata dal segretario, SIG. Giovanni Ucciero, rileva che il Sig. Procuratore Federale ha deferito, in data 3 febbraio 2006: 1) il sig. Musto Antonio, presidente della società Villa Literno, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Roberto Papa, già tesserato con altra società, di svolgere attività di allenatore della società Villa Literno da fine gennaio a marzo 2005, indicandolo come massaggiatore nelle distinte di gara; 2) la medesima società per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla condotta del suo presidente. La C.D., ritenendo di dover procedere in relazione a quanto contestato, ha fissato l’udienza di discussione per l’11 settembre 2006. In tale data, la Commissione, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche, ha sentito il già citato rappresentante della società Villa Literno, sig. Giovanni Ucciero, ed ha successivamente acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella persona del Vice Procuratore, avv. Alfredo Mensitieri, che così si sostanziano: inibizione per il presidente, sig. Antonio Musto, per la durata di mesi tre (3); per la società Villa Literno, ammenda di euro 2.000,00 (duemila). Gli atti presentati dalla suddetta Procura Federale acclarano in modo incontrovertibile che il sig. Roberto Papa, tesserato a favore di altra società in qualità di allenatore, ha rivestito nella società Villa Literno la qualifica di consulente, sedendo, altresì, in panchina, in assenza di altro allenatore ed accanto ai dirigenti della società, assumendo formalmente l’incarico di massaggiatore durante lo svolgimento delle gare disputate dalla medesima società nell’arco temporale intercorrente tra la fine del mese di gennaio 2005 a marzo 2005. Del resto, lo stesso sig. Roberto Papa, inoltre, ha ammesso all’atto dell’audizione innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., di aver accettato la proposta del Presidente del Villa Literno di lavorare come consulente suo personale, per motivi di necessità economico-finanziaria. Questa Commissione ritiene, dunque, che il presidente e la società Villa Literno si siano resi responsabili di aver violato precise norme federali (art. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico), che impediscono ad un allenatore, già tesserato nel corso della stagione per una società, di prestare la propria opera, seppure con mansioni diverse, in altra società sportiva. Essendo stato conferito, dunque, l’incarico di consulente al sig. Roberto Papa, ed essendo stato ammesso lo svolgimento, peraltro debitamente provato, di mansioni di natura solo formalmente diversa, questa C.D. ritiene il presidente della società Villa Literno, sig. Antonio Musto, responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver osservato le specifiche norme federali di riferimento. Relativamente alla società Villa Literno, questa C.D., la ritiene responsabile soltanto dell’operato del suo presidente, mentre non sono state provate, adeguatamente distinte, eventuali ulteriori responsabilità di altri tesserati, in violazione dei succitati principi. Pertanto, ritiene equo e proporzionato infliggere alla società Villa Literno, con riduzione rispetto alla richiesta formulata dal Vice Procuratore Federale, l’ammenda di euro 700,00 (settecento); quanto al presidente, sig. Antonio Musto, viene accolta l’indicata richiesta del Vice Procuratore Federale. P.Q.M. 1. DELIBERA di infliggere l’inibizione per mesi tre al sig. Antonio Musto, presidente dell’A.S. Villa Literno; di sanzionare la società Villa Literno con l’ammenda di euro 700,00.
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