COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIGG. FERRAIOLI LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore della società Victoria Real Bagnese), CIPRIANO GIOVANNI (all’epoca dei fatti dirigente della società Barrese Ester) e LANGELLA ACHILLE (all’epoca dei fatti socio dirigente ed attualmente dirigente della società Barrese Ester) – art. 6. comma 1, C.G.S. (fatto aggravato ex art. 6, comma 6, C.G.S.); – SOCIETÀ BARRESE ESTER – art. 6, comma 4, C.G.S. ed art. 2, commi 3 e 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, per i fatti ascritti ai propri tesserati; art. 6, comma 4, C.G.S., art. 2, comma 3, C.G.S. ed art. 9, comma 3, C.G.S., a titolo di responsabilità presunta, per il fatto ascritto al calciatore Ferraioli, tesserato per altra società (fatto aggravato ex art. 6, comma 6, C.G.S.).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIGG. FERRAIOLI LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore della società Victoria Real Bagnese), CIPRIANO GIOVANNI (all’epoca dei fatti dirigente della società Barrese Ester) e LANGELLA ACHILLE (all’epoca dei fatti socio dirigente ed attualmente dirigente della società Barrese Ester) - art. 6. comma 1, C.G.S. (fatto aggravato ex art. 6, comma 6, C.G.S.); - SOCIETÀ BARRESE ESTER - art. 6, comma 4, C.G.S. ed art. 2, commi 3 e 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, per i fatti ascritti ai propri tesserati; art. 6, comma 4, C.G.S., art. 2, comma 3, C.G.S. ed art. 9, comma 3, C.G.S., a titolo di responsabilità presunta, per il fatto ascritto al calciatore Ferraioli, tesserato per altra società (fatto aggravato ex art. 6, comma 6, C.G.S.). La C.D., letto l’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in relazione alla gara Massalubrense – Victoria Real Bagnese del 22 aprile 2006, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria 2005/2006, a carico della società e dei singoli tesserati, di cui all'epigrafe, rileva: in data 4 maggio 2006, il Presidente della società A.S. Victoria Real Bagnese ha presentato al C.R. Campania una denunzia per illecito sportivo (trasmessa il giorno successivo dal C.R. Campania, per competenza, all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.), in ordine alla gara Massalubrense - Victoria Real Bagnese, disputata il 22.4.2006, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria 2005/2006. Nella denuncia veniva indicato che il 3 maggio 2006 il sig. Gaetano Novi, dirigente della società Victoria Real Bagnese, aveva ricevuto una telefonata anonima, nella quale era stato comunicato che il tesserato della medesima società, sig, Ferraioli Luigi (portiere), aveva avuto “la somma di euro tremila dalla società Barrese Ester, per indirizzare il risultato della gara Massalubrense / Victoria Real Bagnese del 23.04.2006, disputata a Masasalubrense…, in modo da favorire la società Barrese Ester che era ad un punto dietro in classifica. Per opportuna conoscenza, il risultato della gara è stato di 3-3, mentre la Barrese Ester ha vinto e ci ha scavalcato in classifica. Tra l’altro il ns. dirigente sig. Gaetano Novi, dopo aver ricevuto la telefonata, ha chiamato il Ferraioli Luigi ed, insistendo su quanto era venuto a conoscenza, ha fatto in modo che il Ferraioli confermasse di quanto venuto a conoscenza. Citiamo, inoltre, che nella telefonata ricevuta dal ns. dirigente Novi sono stati citati i nomi di un certo Achille e Cirpriano Giovanni, dirigenti della Barrese Ester (presenti alla ns. gara) e da Felice Servillo, calciatore della Barrese Ester, gli autori materiali dell’avvicinamento al ns. tesserato Ferraioli”. A seguito dell’attività e della relazione dell’Ufficio Indagini, il Sig. Procuratore Federale attivava i deferimenti, come indicati in epigrafe. La Commissione Disciplinare fissava per la discussione del deferimento l'udienza del 18 settembre 2006. Entro il termine prescritto da questa Commissione Disciplinare, venivano presentate memorie difensive dalla società Barrese Ester e dal sig. Achille Langella. Nessuna altra parte ha depositato atti, o memorie. Constatata la regolarità delle notifiche, veniva ritualmente celebrata l'udienza, con la presenza del Vice Procuratore Federale, avv. Alfredo Mensitieri. Tutte le parti deferite, ad eccezione del sig. Ferraioli Luigi, comparivano personalmente, assistite da propri difensori. Su richiesta degli assistenti, l'udienza si svolgeva con la presenza contestuale delle parti, nel rispetto del contraddittorio, al fine della migliore garanzia possibile, a favore delle parti. In via preliminare, la Commissione Disciplinare, su sua richiesta, ha ammesso ad essere presente il sig. Salvatore Troiano, presidente della società denunziante, Victoria Real Bagnese. Infine, è stato presente, per la relativa escussione, il teste, sig. Gaetano Novi, indicato nell’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale. All’esito del dibattimento, il Vice Procuratore Federale ha concluso con l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva che a loro carico venissero determinate le seguenti sanzioni: società Barrese Ester, da classificare all’ultimo posto, nell’ambito del suo girone del Campionato Regionale di Prima Categoria 2005/06; calciatore sig. Luigi Ferraioli, squalifica per la durata di anni cinque, con proposta di radiazione; sigg. Giovanni Cipriano ed Achille Langella, inibizione per la durata di anni tre. Gli avvocati difensori delle parti deferite hanno chiesto il proscioglimento per i propri assistiti, mediante il rigetto del deferimento. Il presidente della società Victoria Real Bagnese, a sua volta, si è riportato alle argomentazioni ed alle conclusioni del Sostituto Procuratore Federale. La Commissione Disciplinare, letti gli atti d'indagine, nonché gli atti ufficiali, ritiene che il deferimento debba essere respinto, anche in ragione degli elementi di profonda contraddittorietà, in ordine alle accuse a carico dei deferiti. Va osservato, in via preliminare, che la denunzia del presidente della società Victoria Real Bagnese non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese, all’Ufficio Indagini, dal calciatore Luigi Ferraioli (che, peraltro, non si è presentato in occasione della riunione di questa Commissione Disciplinare, pur essendo stato tempestivamente e ripetutamente avvertito). Egli, invero, ha escluso in modo categorico, sia di essere stato avvicinato da dirigenti della società Barrese Ester, sia di essere stato corrotto, al fine che venisse alterato il risultato della gara Massalubrense – Victoria Real Bagnese del 22 aprile 2006; ha precisato di non conoscere alcuna delle tre persone (il calciatore sig. Felice Servillo – che, peraltro, ha confermato, all’Ufficio Indagini, “di non conoscere il portiere” della società Victoria Real Bagnese, ovvero il Ferraioli ed ha negato di aver “fatto da tramite” nel presunto episodio corruttivo – ed i dirigenti, sigg. “Achille” e Giovanni Cipriano, della società Barrese Ester), che, secondo l’accusa, lo avevano contattato; ha escluso proprie responsabilità specifiche, di natura tecnica, in relazione alle prime due reti subite; ha ribadito di non “essere stato avvicinato e corrotto dai dirigenti della Barrese Ester, dietro compenso di somme in danaro, per agevolare il Massalubrense a vincere la gara contro la mia squadra”. Inoltre, il sig. Giovanni Cipriano ha riferito, nel corso del dibattimento, che il giorno della gara Massalubrense / Real Bagnese si trovava non allo stadio di Massalubrense, come indicato dalla lettera di denunzia della società Victoria Real Bagnese e dal sig. Gaetano Novi (con dovizia di particolari), all’atto della deposizione all’Ufficio Indagini, ma “in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo”. Il sig. Giovanni Cipriano, sempre nel corso del dibattimento (a conferma di quanto segnalato nelle memorie depositate, entro il termine prescritto, dalla società Barrese Ester, che aveva allegato, al riguardo, le dichiarazioni di tre testimoni – due delle quali con firma autenticata, la terza con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore – confermative della presenza del sig. Giovanni Cipriano, nel giorno della gara in esame, a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina), ha ribadito la circostanza della sua presenza nelle due indicate località di devozione. Per il vero, già di per sé, questo elemento appare idoneo a determinare un pesante dubbio, in ordine alla veridicità delle accuse. Quanto al sig. Achille Langella, egli ha escluso categoricamente di aver, in occasione della gara Massalubrense / Real Bagnese del 22.04.2006, incontrato il calciatore Ferraioli, precisando di essere stato presente sugli spalti esclusivamente per comunicare al presidente della sua società il risultato della gara medesima, essendo la società Barrese Ester impegnata, in contemporaneità, sul campo della società Juve Agerolina. Questa Commissione Disciplinare, in sintesi, ritiene di dover fare riferimento ai seguenti aspetti, che configurano, sul piano obiettivo, elementi essenziali del decidere: - in ordine alla presunta telefonata anonima, con la quale la società denunziante sarebbe stata avvertita del perpetrato illecito sportivo, a prescindere dalla singolarità della modalità di comunicazione, appare significativa la circostanza che il teste, sig. Gaetano Novi (che, pure, aveva richiesto ed ottenuto che gli venisse data preliminare lettura di quanto da lui medesimo dichiarato all’Ufficio Indagini), non ha saputo segnalare (trincerandosi dietro un poco verosimile “non ricordo”, obiettivamente non conciliabile, anche sul piano logico, con una vicenda di tale rilevanza e gravità) su quale utenza telefonica egli avesse ricevuto la telefonata, per l’appunto, “anonima” (nel corso della quale, peraltro, sarebbe stato fatto riferimento a “tale Achille”, senza specifica corrispondenza al cognome Langella); - in ordine al calciatore Ferraioli, il teste, sig. Gaetano Novi, mentre all’Ufficio Indagini aveva dichiarato che il calciatore, “farfugliando… faceva capire che, avendo bisogno di soldi, aveva compromesso la predetta gara…”, ma sottolineando che “il Ferraioli non mi affermava di aver ricevuto la somma in danaro dai dirigenti della Barrese Ester, né mi indicava i nomi dei dirigenti che l’avevano corrotto”, nel corso del dibattimento ha dichiarato che il Ferraioli “dopo qualche giorno… mi fece i nomi delle persone che gli avevano dato i soldi e che gli avevano proposto il lavoro e precisamente Achille e Cipriano Giovanni ed un calciatore a nome Servillo”, per poi, a domanda dell’assistente della società Barrese Ester, rispondere, in modo secco: “Confermo che il Ferraioli mi riferì di aver ricevuto la somma di denaro dai dirigenti della Barrese Ester”, senza riuscire a fornire alcuna spiegazione, sulle contestazioni (immediatamente sollevategli, nel corso del dibattimento, da uno degli avvocati della società Barrese Ester) della contraddittorietà delle sue dichiarazioni; - in ordine al sig. Giovanni Cipriano, il teste, sig. Gaetano Novi, ha insistito sulla sua presenza, in occasione della gara in esame, addirittura indicando alcuni dettagli (presumibilmente, al fine di rendere più verosimile la propria accusa), risultati tuttavia non conformi al vero, atteso che il Cipriano ha dimostrato, con documentazione probante (anche al di là delle cennate dichiarazioni, due autenticate ed una autocertificata), che, nello stesso giorno, era a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. Va, peraltro, osservato che anche il presidente della società Victoria Real Bagnese, nel corso del dibattimento, ha dichiarato che il sig. Giovanni Cipriano era presente sul campo, in occasione della gara in esame. Per un’attenta ed obiettiva disamina della vicenda, deve essere puntualizzato che l’impianto accusatorio si fonda: sulla circostanza che il sig. Achille Langella “invece di assistere alla gara che la sua squadra disputava ad Agevola contro la Juve Agerolina, aveva preferito di essere presente a Massalubrense”; sul fatto che “le giustificazioni addotte dal Ferraioli” in ordine alla sua espulsione dal campo “non sono apparse plausibili”; sulla dichiarazione del capitano della società Victoria Real Bagnese, secondo la quale il Ferraioli “era sembrato estraneo al gioco e non aveva mai incitato i suoi compagni… il suo comportamento era stato commentato e stigmatizzato negativamente da tutti gli altri suoi compagni di squadra, subito dopo la gara”; infine, sulla constatazione che il Ferraioli, dopo la gara, “oltre a non rispondere alle numerose telefonate che gli pervenivano sul cellulare dai suoi dirigenti, non si era più fatto vivo ai vari allenamenti della sua squadra”. Anche a voler sorvolare su alcuni elementi, messi in discussione dalle memorie difensive della società Barrese Ester e dallo svolgimento del dibattimento (ad esempio, in relazione all’ubicazione del sig. Achille Langella, se in tribuna, o dietro la porta del calciatore Ferraioli), va osservato che, dal referto di gara, sono risultati numerosi provvedimenti disciplinari (otto ammonizioni, tra le quali cinque della società Victoria Real Bagnese, e due espulsioni, entrambe a carico della società Victoria Real Bagnese e con una motivazione riferita ad atti di violenza), significativi di uno svolgimento della gara in condizioni di rilevante tensione agonistica; che un terzo calciatore della società Victoria Real Bagnese, al termine della gara, come riportato nel referto dell’arbitro, aveva tenuto comportamento “gravemente minaccioso ed offensivo” nei confronti dei calciatori della società Massalubrense; che alla società Victoria Real Bagnese (che era stata in svantaggio per 0-3 e che stava perdendo per 2-3, all’atto dell’episodio in questione, concernente il calciatore Ferraioli) non era sufficiente il pareggio, dovendo essa vincere, per poter sperare in un esito positivo del campionato; che, trentaquattro minuti prima del Ferraioli, era stato espulso dal campo l’altro calciatore della società Victoria Real Bagnese, per aver colpito, “a pallone non in gioco… con una ginocchiata un giocatore avversario alla coscia”. Quanto alla circostanza che il sig. Langella avesse “preferito” assistere non alla gara della sua società, ma a quella di una delle altre due concorrenti per la vittoria finale, si tratta di una prassi assolutamente usuale, non soltanto a livello di calcio professionistico, ma anche nell’ambito dell’attività dilettantistica. È appena il caso, sul punto, di osservare che la sequenza del punteggio di una squadra rivale (rilevabile solo attraverso la presenza di incaricati sui vari campi, in assenza di riprese televisive e di programmi radiofonici di collegamento diretto), può avere una tale rilevanza, che gli organi federali dispongono, per le ultime giornate di gara, la disputa in contemporaneità e che, addirittura, a livello professionistico si è assistito alla sincronizzazione dell’orario d’inizio delle gare. Per quel che concerne il calciatore Ferraioli, le possibili considerazioni (logiche e tecnico-sportive) sono state già ampiamente enunciate. Deve osservarsi, in ogni caso, che non è di certo sull’estrema opinabilità di argomentazioni di natura tecnica possono essere fondate accuse di illecito sportivo. Se si accedesse ad una tesi del genere, per quanto suggestiva ed affascinante, le attivazioni dell’Ufficio Indagini (ad esempio, sui soli errori gravi dei portieri) sarebbero davvero infinite. Non appare inconferente, ad esempio, sottolineare che la società Victoria Real Bagnese, se davvero il rendimento del calciatore Ferraioli fosse apparso straordinariamente ed inspiegabilmente negativo, al di là di ogni valutazione sulla sua origine (in extrema ratio, dolosa), ben avrebbe potuto, quantomeno sul punteggio di 0-2, provvedere alla sostituzione del calciatore medesimo, atteso che ne aveva ancora la possibilità regolamentare e considerato che l’episodio si è verificato a soli sei minuti dal quarantacinquesimo. Quanto alle espulsioni inspiegabili, senza alcun intendimento di suggestione, basti citare quella, davvero eccezionale sotto tutti i profili, del calciatore Zidane, in occasione addirittura della gara finale del recente Campionato del Mondo: orbene, non si ricorda un solo commentatore, od osservatore, che abbia anche soltanto insinuato un minimo di sospetto in relazione ad un calciatore che, si badi bene, con il suo gesto ha privato la propria Nazionale del miglior “rigorista”, ad un passo dall’esecuzione dei tiri di rigore. Per il vero, ben diverso e decisivo rilievo, anche rispetto a quelle fin qui esposte, si ritiene debba essere conferito ad altre considerazioni, di natura giuridico-sportiva. In primo luogo, non sussiste, nella vicenda in esame, alcuna concordanza, né univocità, di indizi: esattamente all’inverso, si rileva, come già sottolineato, una serie di contraddizioni, di elementi discordanti, di indicazioni non corrispondenti alle risultanze istruttorie, o a quanto comunque documentato, anche in sede dibattimentale. Inoltre, è da chiedersi, ad esempio, perché il presidente della società Victoria Real Bagnese sia stato tenuto estraneo al rapporto post-gara con il calciatore Ferraioli. Ancora: la vicenda parte e si dipana, in via esclusiva, sulle affermazioni di una parte (la società Victoria Real Bagnese), senza alcun riscontro obiettivo, ma, anzi, con quegli elementi di genericità e contraddittorietà, che sono stati già puntualizzati: sulla presunta telefonata anonima; sulle dichiarazioni del teste, sig. Gaetano Novi, in ordine al calciatore Ferraioli; sulla presunta presenza (dimostrata non veritiera) del sig. Giovanni Cipriano, in occasione della gara in esame. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA - di respingere il deferimento, come proposto dal Sig. Procuratore Federale; - di prosciogliere, dagli addebiti ad ognuno di essi ascritti, la società Barrese Ester ed i sigg. Ferraioli Luigi, Cipriano Giovanni e Langella Achille; - di squalificare per quattro gare, ex art. 1, comma 3, C.G.S., il calciatore Ferraioli Luigi, per non essersi presentato, in risposta alla convocazione di questa Commissione Disciplinare.
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