COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE LEPRE, EX CALCIATORE SOCIETÀ REAL AVERSA CALCIO, DEL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL AVERSA CALCIO (OGGI CASERTA CALCIO) E DELLA SOCIETÀ CASERTA CALCIO (GIÀ REAL AVERSA CALCIO) – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE LEPRE, EX CALCIATORE SOCIETÀ REAL AVERSA CALCIO, DEL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL AVERSA CALCIO (OGGI CASERTA CALCIO) E DELLA SOCIETÀ CASERTA CALCIO (GIÀ REAL AVERSA CALCIO) – ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, letto l’atto di deferimento disciplinare, attivato dal sig. Procuratore Federale della F.I.G.C., con comunicazione pervenuta a questo C.R. Campania in data 28 agosto 2006, come segue: a) a carico del sig. Giuseppe Lepre e del sig. Giovanni Spezzaferri, come indicati in epigrafe, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; b) a carico della società Caserta Calcio (già Real Aversa Calcio), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili, rispettivamente, al proprio presidente ed al proprio calciatore (tali all’epoca dei fatti). Verificata la regolarità delle notifiche alle parti interessate (inclusa quella indirizzata alla società Caserta Calcio, pur rifiutata dalla medesima: invero, il rifiuto della ricezione equivale, sotto il profilo giuridico e giuridico-sportivo, all’avvenuto recapito), in relazione alla convocazione per la seduta della Commissione Disciplinare del 16 ottobre 2006; constatata la presenza del calciatore deferito e preso atto delle sue dichiarazioni; lette le deduzioni a difesa del sig. Giovanni Spezzaferri; preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sallustio, che aveva chiesto le sanzioni di seguito indicate: ammenda di euro 600,00 a carico della società Caserta Calcio (già Real Aversa); tre mesi di squalifica a carico del sig. Giuseppe Lepre; sei mesi di inibizione a carico del sig. Giovanni Spezzaferri; tanto premesso, valutate le circostanze di diritto e di fatto, questa Commissione Disciplinare osserva, in via preliminare, che la vicenda attiene alla corresponsione di un importo, di non rilevante entità ma erogato con modalità non conformi a quelle prescritte dalla vigente normativa, da parte della società deferita a favore del calciatore, sig. Giuseppe Lepre, nel corso dell’anno sportivo 2004/2005, nell’ambito del quale la società deferita partecipava al Campionato Nazionale di Serie D. Sul punto, il sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità di presidente (all’epoca della vicenda) della società deferita, ha depositato le richiamate memorie difensive, con le quali ha esposto, con sintetiche enunciazioni di natura sostanziale, le motivazioni dell’erogazione medesima, collegata ad un rimborso forfetario delle spese. Pur nella considerazione della non rilevanza dell’importo in questione e pur nella valutazione della sostanziale riconducibilità di esso ad un rimborso forfettario (in particolare, alla luce delle vigenti disposizioni di legge in ambito sportivo), questa C.D. ritiene che debba comunque essere sanzionata l’irritualità della sua corresponsione (e della relativa accettazione, da parte del calciatore), eseguita con modalità non corrispondenti alla vigente normativa. P.Q.M. DELIBERA di sanzionare il calciatore, sig. Giuseppe Lepre, con la squalifica per due giornate di gara; di sanzionare con l’ammenda di euro 200,00(duecento) la società Caserta Calcio (già Real Aversa); di ammonire con diffida il sig. Giovanni Spezzaferri.
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