COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GAETANO DE LUCIA, EX RAPPRESENTANTE A.S. S. NICOLA VIRTUS E DELLA SOCIETA’ TEBOR 2000 (EX S.NICOLA VIRTUS) – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GAETANO DE LUCIA, EX RAPPRESENTANTE A.S. S. NICOLA VIRTUS E DELLA SOCIETA’ TEBOR 2000 (EX S.NICOLA VIRTUS) – PROMOZIONE La Commissione Disciplinare, letto l’atto di deferimento disciplinare, attivato dal sig. Procuratore Federale della F.I.G.C., con comunicazione pervenuta a questo C.R. Campania in data 28 agosto 2006, come segue: a) a carico del sig. Gaetano De Lucia, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver concorso nella violazione dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico da parte del sig. Raffaele Ciccarelli; b) a carico della società Tebor 2000 (già S.Nicola Virtus), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio, innanzi nominato legale rappresentante; verificata la regolarità delle notifiche alle parti interessate, in relazione alla convocazione per la seduta della Commissione Disciplinare del 16 ottobre 2006; constatata la presenza dei deferiti e delle dichiarazioni da esse rese nel corso dell’esame; preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sallustio, che aveva chiesto le sanzioni di seguito indicate: ammenda di euro 300,00 sia a carico del sig. Gaetano De Lucia, sia a carico della società Tebor 2000; tanto premesso, valutate le circostanze di diritto e di fatto, questa Commissione Disciplinare, in via preliminare, osserva che, in ordine alle società, vige il dettato dell’art. 18, comma 2, C.G.S., il quale indica il termine di prescrizione nella chiusura “della seconda stagione sportiva, successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni”. Orbene, nel caso di specie la vicenda è da ritenere conclusa (“ultimo atto diretto a commettere le infrazioni”) alla conclusione dell’anno sportivo 2002/2003, nel corso del quale il sig. Raffaele Ciccarelli ha commesso l’infrazione, in relazione alla quale è stato sanzionato, come segnalato nell’atto di deferimento, “dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.”. La seconda stagione sportiva, successiva a quella del richiamato “ultimo atto”, era senza dubbio il 2004/2005. Il 28 agosto 2006, data della cennata notifica della Procura Federale, è nell’ambito della quarta stagione sportiva succedanea a quella di cui allo “ultimo atto”. Di conseguenza, deve dichiararsi l’intervenuta prescrizione, per quanto concerne la società deferita. Quanto al sig. Gaetano De Lucia, trattandosi di persona fisica tesserata e non di società, il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 18, comma 1, C.G.S.: la conclusione “della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”: dunque, la vicenda soggettiva non è da giudicarsi prescritta. Tuttavia, il sig. Gaetano De Lucia ha dichiarato – in conformità alle risultanze della documentazione agli atti del Comitato – di non essere mai stato presidente, o comunque legale rappresentante, della società deferita. È ben vero che risulta agli atti la mera indicazione della delega di rappresentanza conferita, a favore del sig. Gaetano De Lucia, dal presidente della società deferita. Tuttavia, in primo luogo la delega di rappresentanza non equivale a legale rappresentanza o presidenza della società; in secundis, la delega medesima è stata rilasciata in modo irrituale e non formalmente valido. Invero, essa è priva di un elemento sostanziale: la firma del sig. Gaetano De Lucia, per accettazione della delega. Di conseguenza, il sig. Gaetano De Lucia deve essere prosciolto da qualsiasi addebito, in assenza della condizione soggettiva di presidente o legale rappresentante della società Tebor 2000 (già S. Nicola Virtus), qualifica in base alla quale egli era stato deferito. P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere – in ragione della richiamata assenza del requisito soggettivo – dall’addebito, di cui al deferimento, il sig. Gaetano De Lucia; di dichiarare prescritta la responsabilità addebitata dal Sig. Procuratore Federale a carico della società Tebor 2000 (già S. Nicola Virtus).
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