COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / S.AGATA IRPINA DELL’1.10.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / S.AGATA IRPINA DELL’1.10.2006 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Maffei Sandro, della società S.Agata Irpina. In particolare, è emerso che detto calciatore era stato squalificato per una gara, a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del 29.04.2006 (pubblicata sul C.U. n. 97 del 5 maggio 2006 del C.R. Campania, alla pag. 2473). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 14, comma 9, C.G.S., e di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S.), in ragione del quale la squalifica relativa alla giornata di gara deve essere scontata nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che ha determinato la squalifica medesima. Orbene, in occasione della prima gara ufficiale successiva a quella dell’espulsione (S.Agata Irpina – Vigor San Paolo Belsito del 6.5.2006), il calciatore Maffei Sandro non è stato utilizzato e non è stato inserito nella distinta ufficiale di gara. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva, quindi, titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Contrada; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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