COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA LIBERTAS STABIA / ECLANESE DELL’1.10.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA LIBERTAS STABIA / ECLANESE DELL’1.10.2006 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Eclanese, in ordine alla gara in epigrafe, per una supposta posizione irregolare dei calciatori Parlato Catello, nato il 24.5.1984, e Galasso Francesco, nato il 25.5.1985; sentita la società reclamante, che ne aveva fatto richiesta (e che, in sede di audizione, si è limitata ad una scarna, scheletrica richiesta di “integrale accoglimento del reclamo”, senza indicare alcun elemento, o riferimento, o atto, o fatto nuovo); rilevato che il presidente della stessa società, con atto a se stante, ha attivato l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in relazione ai presunti aspetti disciplinari della problematica inerente il reclamo; preso atto che, nel testo del reclamo, la società Eclanese ha invitato questa C.D. a valutare l’opportunità di sospendere il giudizio, in attesa dell’esito degli accertamenti, che l’Ufficio Indagini avesse eventualmente ritenuto di disporre; tanto premesso, questa Commissione osserva: la società Eclanese sostiene che i calciatori innanzi richiamati sarebbero stati artificiosamente trasferiti, a titolo temporaneo, alla società Real Ippogrifo del Campionato Nazionale di Serie D, esclusivamente allo scopo di propiziare e consentire ad essi di scontare la squalifica per due giornate di gara, gravante a loro carico, in relazione alle prime due gare della Serie D, precedenti di qualche settimana l’inizio dell’attività ufficiale a livello regionale. La ricostruzione pseudo-logica della vicenda, così come operata ed enunciata dalla reclamante società Eclanese, non è supportata da alcun elemento, od indizio, sostanziandosi in una sorta di macchinoso processo alle intenzioni, non privo di gravi insinuazioni e sospetti, in ordine alla lealtà di comportamento delle due società parti attive, diretta ed indiretta, nella questione (Libertas Stabia e Real Ippogrifo). Quanto alla pretesa “invalidazione” dei tesseramenti dei due calciatori, la quale dovrebbe – ad avviso della reclamante – configurare il presupposto della loro presunta partecipazione in posizione irregolare alla gara in esame, è appena il caso di rilevare che, sotto il profilo tecnico-giuridico, l’eventuale richiesta di “invalidazione” è riservata esclusivamente alle parti in causa (società cedente; società cessionaria; calciatore; eventualmente, i genitori del calciatore, se non ancora maggiorenne), mediante ricorso alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. La società Eclanese, viceversa, nel suo reclamo dà mostra di ritenere acquisibile la predetta “invalidazione” attraverso il suo reclamo a questa C.D., per di più sulla base esclusiva delle sue congetture. Ad avviso di questa Commissione, viceversa, la vicenda deve essere necessariamente valutata sotto il profilo dei fatti (che, nel caso di specie, sono di una chiarezza assoluta: i due calciatori hanno scontato le due giornate di squalifica a loro carico), giudicati sulla base della norma di riferimento (esecuzione delle sanzioni, art. 17, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita testualmente: “Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata… nella prima squadra della nuova società di appartenenza”). Appare del tutto evidente, dunque, la certezza documentale della posizione regolare dei due calciatori, in occasione della gara di cui al reclamo in esame, che, di conseguenza, deve essere rigettato. Questa C.D. ritiene, peraltro, improponibile la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., richiesta dalla società Eclanese sulla base, obiettivamente fragile e priva di qualsiasi fondamento, delle sue ipotesi e dei suoi sospetti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare, per le esposte motivazioni, il reclamo proposto dalla società Eclanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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