COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 15/10/2006 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 9 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CERVINARA - GARA CERVINARA / SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 15/10/2006 – PROM. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Infatti, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che effettivamente il calciatore Vitale Pasquale della società Cervinara ha colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. Tale circostanza non viene peraltro contestata dalla società reclamante, che, in ogni caso, non fornisce alcun elemento utile a contraddire quanto riportato negli atti ufficiali in ordine alle ingiurie e minacce subite dallo stesso calciatore. La sanzione irrogata dal primo giudice appare quindi adeguata all’infrazione contestata, per cui deve essere confermata la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 32 del 19.10.2006. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Cervinara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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