COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN CASTRESE – GARA REAL FALCIANO / SAN CASTRESE DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN CASTRESE – GARA REAL FALCIANO / SAN CASTRESE DEL 22.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Castrese in ordine alla presunta posizione irregolare dei due calciatori di seguito indicati: Bello Alfonso, nato l’11.10.1984; Merolla Valerio, nato il 29.07.1984, nonché dell’assistente di parte, sig. Giusti Mario, tutti della società Real Falciano, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (come dalla sua nota del 20.11.2006), nonché presso la segreteria del Comitato Provinciale di Caserta e del C.R. Campania, è emerso quanto segue: il calciatore Merolla Valerio, nato il 20.7.1984, tesserato per la società Real Falciano, era stato squalificato per una gara, per recidività in ammonizioni, come dal C.U. n. 36 del 5.05.2006 del Comitato Provinciale di Caserta; successivamente, egli ha partecipato all’unica ed ultima gara ufficiale residua del Campionato 2005/2006 di Terza Categoria, senza aver, dunque, scontato la squalifica a suo carico; infine, la società Real Falciano lo ha utilizzato di nuovo nella prima gara ufficiale, della corrente stagione sportiva, del Campionato Regionale di Seconda Categoria (gara Nuova San Cipriano / Real Falciano del 14.10.2006), nonché nella seconda gara (quella di cui al reclamo in esame), in perpetuatio di posizione irregolare, in quanto gravato dalla richiamata squalifica, non scontata prima della gara in argomento. È stata, dunque, dalla società Real Falciano, violata la prescrizione di cui all’art. 17, comma 6, del C.G.S. Inoltre, il sig. Giusti Mario, assistente di parte della società Real Falciano, non risulta né tesserato come calciatore, né censito come dirigente, a favore della società gravata dal reclamo. Viceversa, il calciatore Bello Alfonso nato l’11.10.1984, risulta regolarmente tesserato per la società Real Falciano a far data 13.10.2006. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Castrese, di infliggere a carico della società Real Falciano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettere a) e b), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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