COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA ALBANOVA / CAPYS DEL 21.10.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA ALBANOVA / CAPYS DEL 21.10.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società Capys, invero, ha proposto reclamo avverso la posizione, presunta irregolare, del calciatore Cerullo Agostino (nato il 28.09.1982), schierato dalla società Albanova nel corso della gara in oggetto, con il n. 10. Dall’esito dei disposti accertamenti, è risultato che il predetto calciatore Cerullo Agostino non è stato utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale, in occasione della gara Albanova / Forio del 24.09.2006. Egli, di conseguenza, ha regolarmente scontato la squalifica (relativa all’ultima giornata di gara del precedente Campionato) per una gara ufficiale, per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 99 dell’11.05.2006 del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Capys; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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