COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA – GARA ACQUAVIVA CASERTA / CALES DEL 21.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA – GARA ACQUAVIVA CASERTA / CALES DEL 21.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la ricostruzione dei fatti proposta dalla società reclamante, incentrata sulla presunta involontarietà del gesto compiuto dal dirigente Di Gaetano Michele (che ha sbattuto con violenza un cancello di ferro contro l’arbitro, allorché questi stava per attraversarlo, causandogli così una frattura al dito mignolo, come dalla documentazione ospedaliera), appare non verosimile, alla luce della circostanza che, in quel frangente, il suddetto dirigente indirizzava insulti e minacce appunto al direttore di gara. Tale specifico elemento depone, viceversa, nel senso che l’attività lesiva è stata deliberata, in accompagnamento a quella, contestuale, ingiuriosa e minacciosa. L’irrogata sanzione appare, dunque, congrua ed adeguata ai fatti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Acquaviva Caserta; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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