COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL RECALE / ATL. BELLONA DEL 14.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL RECALE / ATL. BELLONA DEL 14.10.2006 – 2^ CAT. La C.D.. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dalla documentazione ulteriormente acquisita da questa Commissione Disciplinare presso il C.P. Caserta è emerso, da un lato, che il calciatore Scialdone Gianluigi, della società Atletico Bellona, ha regolarmente scontato, in occasione della gara del 12.3.2006, la squalifica a suo carico (una gara per recidività in ammonizioni, come dal C.U. n. 26 del 23.02.2006 del C.P. Caserta), inflittagli quale calciatore, per la stagione sportiva 2005/2006, della società Stella Viola Vitulazio, che partecipava al Campionato Provinciale di Terza Categoria. È risultato, viceversa, che il calciatore Gulleri Claudio è stato tesserato per la società Atl. Bellona solo in data 20.10.2006, ovvero successivamente al giorno di disputa della gara, per cui non aveva titolo per partecipare alla gara, di cui al reclamo in esame. Per quanto attiene al calciatore Scognamillo Giuseppe, in relazione al quale non risultano indicati, nella distinta ufficiale di gara, gli estremi del documento di riconoscimento, gli atti vanno rimessi al Giudice Sportivo del C.R. Campania, competente a giudicare in argomento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Recale, di infliggere a carico della società Atl. Bellona, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ordina la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo, in ordine al calciatore Scognamillo Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it