COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BELLIZZI – GARA CAPRIGLIA / REAL BELLIZZI DEL 18.11.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BELLIZZI – GARA CAPRIGLIA / REAL BELLIZZI DEL 18.11.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante, nel chiedere la revoca delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo ai propri tesserati, invoca a motivo delle doglianze l’incompetenza del Commissario di Campo nel relazionare sui fatti, in ordine ai quali si controverte, in relazione agli artt. 68 N.O.I.F. e 31 C.G.S. V’è da dire, a tale proposito, che l’art. 31, a4), C.G.S., nei fatti di condotta violenta non rilevati dal direttore di gara, consente l’esame da parte del Giudice Sportivo di segnalazioni pervenute dal Commissario di Campo, acquisite nel corso dell’istruttoria, senza prescrivere termini perentori in ordine all’esame degli atti. Ad avvalorare la propria tesi, la società richiama il medesimo art. 31, a3, il quale dispone, per le gare della Lega Nazionale Professionisti, l’inammissibilità delle segnalazioni fatte pervenire al Giudice Sportivo oltre i termini previsti. Va precisato, tuttavia, che la ratio della norma sportiva mira a tutelare il principio generale della certezza del diritto, più che le esigenze di natura processuale. Tale assunto si giustifica particolarmente, se si coglie un aspetto essenziale che connota la Giustizia Sportiva nella Lega Dilettanti. Infatti, in questo specifico contesto organizzativo, l’acquisizione di mezzi di prova, se non arreca pregiudizio alle esigenze di economia processuale, è ammissibile durante il corso del processo sportivo, in assenza di termini perentori. Si può ragionevolmente ritenere che la mancanza di una previsione espressa per tale istituto processuale sia dovuta alla considerazione che i mezzi organizzativi a disposizione del sistema dilettantistico sono esigui rispetto a quelli del sistema professionistico. In via specifica, non si rileva alcuna norma, che individui un termine temporale, entro il quale debba essere giudicabile il rapporto del Commissario di Campo. Quanto, poi, agli aspetti peculiari della vicenda in esame, si tratta, senza dubbio alcuno, di episodi che non erano rilevabili dal direttore di gara e che rientravano, quindi, nella competenza (e nel dovere di relazionare) del Commissario di Campo. Risolta, dunque, l’eccezione preliminare presentata dalla società reclamante, va puntualizzato, in relazione ai fatti descritti nel rapporto del Commissario di Campo, che le condotte ascritte ai tesserati, per i quali si reclama, sono gravi dal punto di vista della lealtà sportiva. Le sanzioni inflitte in prime cure devono essere, quindi, ritenute congrue e proporzionate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Apicella Giuseppe e Galdoporpora Francesco; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante,
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