COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA RIONE TERRA / TEVEROLA 97 DEL 12.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA RIONE TERRA / TEVEROLA 97 DEL 12.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto la reclamante lo ha proposto in data 24.11.2006 e, dunque, oltre il termine giorni sette dalla data di svolgimento della gara, previsti dall’art. 42, comma 3, C.G.S. per i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Teverola 97.
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