COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA CASTELFRANCI / VOLTURARA T. DEL 15.10.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA CASTELFRANCI / VOLTURARA T. DEL 15.10.06 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Volturara Terminio per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Giuliano Fausto Graziano, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Va premesso che il predetto atleta, come dal C.U. n. 101 del 18 maggio 2006, pag. 2574, relativo alla gara del 14.05.2006, penultima dello scorso Campionato, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Invero, il calciatore in questione ha parzialmente scontato la squalifica a suo carico, non essendo stato – nella gara del 21.05.2006, ultima dello scorso Campionato – né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara. Pertanto, egli, essendo stato inserito in distinta nella gara oggetto del reclamo, prima giornata di gara del corrente Campionato, ed essendo stato utilizzato, pur non avendone titolo (in quanto ancora gravato della sanzione, non scontata del tutto), ha violato, di conseguenza, la prescrizione di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. Pertanto, a carico della società Castelfranci deve essere inflitta la sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Volturara Terminio, di infliggere a carico della società Castelfranci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it