COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB LIONI – GARA SPORTING CLUB LIONI / CASTELFRANCI DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING CLUB LIONI – GARA SPORTING CLUB LIONI / CASTELFRANCI DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Club Lioni per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Giuliano Fausto Graziano, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Va premesso che il predetto atleta, come da C.U. n. 101 del 18 maggio 2006, pag. 2574, relativo alla gara del 14.05.2006, penultima dello scorso Campionato, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Invero, il calciatore in questione, ha parzialmente scontato la squalifica a suo carico, non essendo stato – nella gara del 21.05.2006, ultima dello scorso Campionato – né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara. Pertanto, egli, essendo stato inserito in distinta ed utilizzato, nella prima giornata di gara del corrente Campionato (Castelfranci – Volturara Terminio del 15.10.2006, come da altra delibera di questa C.D.), non aveva scontato la seconda giornata di squalifica a suo carico. Di conseguenza, essendo il calciatore stato utilizzato, nella gara oggetto del reclamo, pur non avendone titolo (in quanto ancora gravato della sanzione, non scontata del tutto), ha violato la prescrizione di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. Pertanto, a carico della società Castelfranci deve essere inflitta la sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Sporting Club Lioni, di infliggere a carico della società Castelfranci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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