COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 – GARA VOLTURNO FUTSAL / GIUGLIANO LICOLA C5 – CALCIO A 5 SERIE C/1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 – GARA VOLTURNO FUTSAL / GIUGLIANO LICOLA C5 – CALCIO A 5 SERIE C/1
La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che la società reclamante non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo con la produzione del ricorso rituale. Di conseguenza, è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio avanti a questa Commissione. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 8, C.G.S., il preannunciato reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Giugliano Licola C5.
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