COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALVI – GARA REAL CALVI / BOYS CASERTA DEL 21.10.2006 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALVI – GARA REAL CALVI / BOYS CASERTA DEL 21.10.2006 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che la società reclamante non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo con la produzione del ricorso rituale. Di conseguenza, è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio avanti a questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 8, C.G.S., il preannunciato reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Calvi.
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