COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA CAPYS / PIGNATARO CALCIO DEL 28.10.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPYS – GARA CAPYS / PIGNATARO CALCIO DEL 28.10.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto regolare richiesta, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Dagli atti ufficiali di gara, invero, emerge senza ombra di dubbio che il calciatore Rosolino Fabio si è reso responsabile di tentativo di aggressione e di ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara. Peraltro neanche la società Capys ha contestato il fatto, così come verificatosi, peraltro grave. Si ritiene, dunque, che il Giudice Sportivo abbia sanzionato l’infrazione disciplinare in misura congrua ed adeguata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Capys; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante,
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