COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.P. CASTELVETERE V.F. – GARA FARNETUM / CASTELVETERE DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.P. CASTELVETERE V.F. – GARA FARNETUM / CASTELVETERE DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, la reclamante lo ha proposto in data 24.11.2006 e, dunque, oltre il termine (di giorni sette dalla data di svolgimento della gara) prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S., in relazione ai reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società N.P.Castelvetere.
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