COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FAICCHIO – GARA FAICCHIO / RIN. SOLOPACA DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FAICCHIO – GARA FAICCHIO / RIN. SOLOPACA DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince effettivamente che il calciatore Petroni Romolo ha assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro. La società reclamante non fornisce, peraltro, alcun elemento utile a contraddire quanto riportato nel referto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Faicchio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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