COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALDUNESE – GARA CASALDUNESE / OLIMPIA S. SALVATORE DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALDUNESE – GARA CASALDUNESE / OLIMPIA S. SALVATORE DEL 12.11.2006 – 3^ CAT. C.P. BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da persona non legittimata. Invero, esso è stato firmato dal sig. Giuseppe Parente, che non è il presidente della società ed al quale non è stata neppure intestata delega di rappresentanza, come risulta dalla domanda di iscrizione presentata dalla ricorrente per la stagione sportiva 2006/2007, in ordine alla quale il firmatario dell’atto risulta essere vice presidente della società reclamante. Nel rispetto della vigente normativa, che riserva al presidente delle società il potere di firma (estensibile esclusivamente all’eventuale delegato alla firma, nonché al vice presidente, ma soltanto nell’ipotesi di inibizione, o comprovato ed espressamente richiamato impedimento del titolare del potere di firma), nonché in conformità a costante giurisprudenza in argomento, consegue la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, come già indicato in premessa. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Casaldunese.
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