COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA CASTELNUOVO CONZA / TANAGRO GREGORIANA DEL 18.11.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA CASTELNUOVO CONZA / TANAGRO GREGORIANA DEL 18.11.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società reclamante, rileva che esso è parzialmente fondato. Infatti, sebbene il sig. Megaro Orazio abbia indubbiamente assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, appare equa una riduzione della squalifica in termini d congruità e di conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica, a carico del sig. Megaro Orazio, fino al 31.12.2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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