COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROYAL CAVESE F. – GARA ROYAL CAVESE / SANNIO DONNE DEL 19.11.2006 – CALCIO A 5 FEMMINILE “A”
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ROYAL CAVESE F. – GARA ROYAL CAVESE / SANNIO DONNE DEL 19.11.2006 – CALCIO A 5 FEMMINILE “A”
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da persona non legittimata. Invero, esso è stato firmato dal sig. Francesco Santoriello (come emerso dalla verifica del modulo di censimento, depositato presso il C.R. Campania dalla società reclamante), che non è Presidente della U.S.R. Cavese Femminile ed al quale non risulta rilasciata specifica delega di rappresentanza. La vigente normativa, infatti, riserva al Presidente delle società il potere di firma (estensibile esclusivamente all’eventuale delegato alla firma, nonché al vice Presidente, ma soltanto nell’ipotesi di inibizione, oppure di comprovato ed espressamente richiamato impedimento del titolare del relativo potere), ragion per cui, in conformità anche a costante giurisprudenza, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Royal Cavese Femminile.
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