COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEASTRUM – GARA SALENTO / OLEASTRUM DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO OLEASTRUM – GARA SALENTO / OLEASTRUM DEL 19.11.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti originali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dal referto di gara, fonte di prova piena e privilegiata, emerge senza alcun elemento di contraddittorietà la responsabilità del sig. Magna Francesco, massaggiatore della società Oleastrum, reo di aver accerchiato l’arbitro apostrofandolo “incompetente” e incolpandolo della sconfitta della squadra di appartenenza. In base a tale condotta, la decisione assunta dal Giudice Sportivo risulta equa e proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Oleastrum.
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