COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C.RIARDO / VIRTUS RECALE DEL 15.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C.RIARDO / VIRTUS RECALE DEL 15.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. In particolare, non può ritenersi fondata la tesi difensiva della società, in quanto il De Donato Franco, indicato quale responsabile dell’aggressione al direttore di gara, non compare nella distinta di gara, né la società ha provveduto, nell’immediatezza dei fatti, ad indicare all’arbitro colui che si era reso responsabile del fatto contestato. In ogni caso, sulla base del principio della responsabilità oggettiva, che individua la fonte della sanzione inflitta al capitano Di Matteo Eugenio, considerati i fatti verificatisi, si ritiene di dover ridurre in misura congrua la sanzione da infliggere, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Di Matteo Eugenio fino al 15.12.2007; nulla per la tassa non versata.
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