COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA REAL RECALE / ATLETICO BELLONA DEL 14.10.2006 – 2^ CAT.-

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA REAL RECALE / ATLETICO BELLONA DEL 14.10.2006 – 2^ CAT.- La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile per incompetenza, in quanto la questione ha già costituito oggetto di giudicato da parte di questa Commissione. Com’è pacifico, avverso la decisione già emessa nel merito può essere proposto ricorso unicamente alla Commissione Appello Federale, nei modi e termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atletico Bellona.
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