COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. ANGELO IN FORMIS – GARA S.ANGELO IN FORMIS / BOYS CURTI DEL 12.11.2006 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. ANGELO IN FORMIS – GARA S.ANGELO IN FORMIS / BOYS CURTI DEL 12.11.2006 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Infatti, dal referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, si evince che i tesserati Carusone Antonio, Duonnolo Italo e Riccardis Antonio sono pienamente responsabili per la condotta assunta nei confronti del direttore di gara. Le circostanze addotte dalla reclamante non sono provate con allegazioni, che possano consentire di procedere ad una attendibile ricostruzione, diversa da quanto riportato nei documenti ufficiali di gara. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo è da ritenere congrua e proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società S.Angelo in Formis e di addebitare la relativa tassa, non versata, sul conto della medesima società.
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