COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL FINCANTIERI CRAL – GARA FUTSAL FINCANTIERI CRAL / OPLONTI MARINA DEL 30.10.2006 – COPPA CAMPANIA – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL FINCANTIERI CRAL – GARA FUTSAL FINCANTIERI CRAL / OPLONTI MARINA DEL 30.10.2006 – COPPA CAMPANIA – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo medesimo debba essere rigettato. Invero, sia il reclamo, sia la deposizione della società ricorrente, in sede di audizione presso questa Commissione Disciplinare, non hanno prodotto elementi probatori, favorevoli al calciatore squalificato, idonei ad una commisurazione diversa della sua responsabilità. Sotto il profilo, poi, della corrispondenza della sanzione all’infrazione effettivamente commessa, la descrizione operata dal direttore di gara, nel suo rapporto ufficiale, risulta significativa di una condotta riprovevole, caratterizzata da un’aggressività non confacente ad uno sportivo, da parte del calciatore inibito, nei confronti di un calciatore avversario. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Royal Cavese Femminile.
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