COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAGNANO – GARA PAESTUM / GRAGNANO DEL 3.12.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAGNANO – GARA PAESTUM / GRAGNANO DEL 3.12.2006 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, a seguito della propria espulsione, decretata dal direttore di gara al 19’ del secondo tempo, il calciatore della società Gragnano, Polverino Giacomo, nell’allontanarsi al terreno di gioco, profferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro e del Commissario di Campo. Per tale comportamento, giusta e proporzionata risulta la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. D’altronde la reclamante, nell’esposizione del ricorso, conferma il suddetto comportamento del proprio calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società, disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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