COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA REAL ORTESE / PIGNATARO DEL 10.12.2006 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA REAL ORTESE / PIGNATARO DEL 10.12.2006 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, a fine gara, il calciatore Galeone Francesco profferiva, nei confronti dell’arbitro, frasi ingiuriose ed irriguardose. Per tale comportamento, peraltro assunto dal calciatore a fine gara e quindi quando si dovrebbe essere più razionali, si appalesa giusta la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società, disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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