COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / BOYS PIAZZOLLA DEL 14.10.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CONTRADA – GARA REAL CONTRADA / BOYS PIAZZOLLA DEL 14.10.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la società Real Contrada ha proposto reclamo avverso la posizione, presunta irregolare, dei calciatori Sepe Gerardo, nato il 3.01.1977, e Cutolo Pasquale, nato il 20.11.1976. Dall’esito dei disposti accertamenti, è risultato che il calciatore Sepe Gerardo, espulso dal campo nella gara del 22.4.2006 e squalificato per una gara, aveva scontato la sua squalifica, in quanto non inserito in distinta nella gara del 6.5.2006, Real Contrada / Boys Piazzola. Quanto al calciatore Cutolo Pasquale, egli, espulso dal campo nella gara del 22.4.2006 e squalificato per una gara, ha partecipato alle successive gare, senza aver scontato la squalifica: precisamente, ha preso parte alle gare del 6.5.2006 (ultima di campionato 2005/2006), dell’1.10.2006 e dell’8.10.2006 (prime due giornate del Campionato 2006/2007). Infine, per quel che concerne la gara di cui al reclamo in esame, il calciatore è stato inserito in distinta con il numero 16, quale calciatore di riserva, senza però essere utilizzato dalla società Boys Piazzolla. Pertanto, egli non ha scontato la giornata di squalifica, in ragione dell’inserimento nella distinta ufficiale di gara, ma la società di appartenenza non può essere gravata dalla punizione sportiva della perdita della gara, in quanto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la perdita della gara è collegata all’effettiva partecipazione alla gara, anche per una frazione di gioco. La perpetuazione dell’infrazione deve comportare una sanzione a carico della società responsabile. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della relativa tassa sul conto della società Real Contrada; di infliggere alla società Boys Piazzolla l’ammenda di euro 100,00.
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