COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECORVINO ROVELLA – GARA S.MICHELE OLEVANO/ MONTECORVINO DEL 23.12.2006 – 2^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECORVINO ROVELLA – GARA S.MICHELE OLEVANO/ MONTECORVINO DEL 23.12.2006 – 2^ CAT La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli atti ufficiali, si evince senza ombra di dubbio che il calciatore Rossomando Angelo si è reso responsabile di una grave violazione del Codice di Giustizia Sportiva, avendo colpito un calciatore avversario, a gioco fermo. L’arbitro, che ben ha evidenziato sul referto tale condotta, ha riferito la circostanza senza alcuna incertezza ed, anzi, con assoluta chiarezza. Pertanto, appare congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Montecorvino Rovella.
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