COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVO TERZIGNO – GARA NUOVO TERZIGNO / CASAMARCIANO DEL 12.11.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVO TERZIGNO – GARA NUOVO TERZIGNO / CASAMARCIANO DEL 12.11.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso debba essere parzialmente accolto. Invero, la condotta del calciatore Tutolo Tommaso è limitata ad un fallo di reazione nei confronti di un avversario e ad ingiurie nei confronti del direttore di gara, contro il quale il calciatore ha soltanto fatto il gesto di lanciare delle borracce, senza dare a tale gesto alcun seguito effettivo. Pertanto, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo è meritevole di una sia pur minima riduzione, in virtù della circostanza narrata nel referto arbitrale (mero tentativo di lancio degli indicati oggetti). P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, con la riduzione della squalifica del calciatore Cutolo Tommaso al 12.01.2007; di dichiarare inammissibili le doglianze in ordine alle ammende impugnate, in quanto inferiori al minimo edittale, prescritto per la presentazione del relativo reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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