COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELPOTO – GARA CASTELPOTO / FARNETUM DEL 4.11.2006 – 3^ CATEGORIA – C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELPOTO – GARA CASTELPOTO / FARNETUM DEL 4.11.2006 – 3^ CATEGORIA – C.P. BENEVENTO La C.D., letto il reclamo della società Castelpoto, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento in data 15.1.2007, rileva che il calciatore Gisondi Gianluca, nato il 4.06.1975, risulta tesserato con la società Farnetum, con decorrenza dal 16.11.2006 (successiva al giorno di disputa della gara in esame), per cui egli ha preso parte alla gara medesima in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, infligge alla società Farnetum la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it