COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA REAL SANNIO / ISCHIA FUTSAL DEL 26.11.2006 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE “A”

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA REAL SANNIO / ISCHIA FUTSAL DEL 26.11.2006 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE “A” La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Sannio Donne per la gara in epigrafe, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, la Calciatrice Lupoli Valentina, nata il 13.02.1992, della società Ischia Futsal, tesserata dal 21.10.2006, non risulta essere stata autorizzata dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Invero, la calciatrice, essendo infraquindicenne alla data di svolgimento della gara medesima, per potervi legittimamente partecipare, a favore di una società di Calcio a Cinque Femminile “A” (che è attività agonistica, senza la qualifica esonerante di attività giovanile), necessitava di preventiva autorizzazione del C.R. Campania, sulla base del richiamato art. 34. L’autorizzazione in parola, ovviamente, avrebbe dovuto essere preventivamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania stesso. Da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, come dalla sua nota, risulta che a favore del predetto calciatore non era stata concessa la richiamata autorizzazione, prescritta, si ribadisce, per le calciatrici non ancora quindicenni alla data di disputa della gara. Pertanto, la predetta calciatrice, utilizzata dalla società Ischia Futsal nella gara in epigrafe, era in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sannio Donne, di infliggere alla società Ischia Futsal, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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