COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEASTRUM – GARA OLEASTRUM / CASALVELINO DEL 5.11.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO OLEASTRUM – GARA OLEASTRUM / CASALVELINO DEL 5.11.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione dell’Ufficio Tesseramento, invero, è risultato che il calciatore Ricusati Antonio è stato tesserato per la società U.S. Casalvelino in data anteriore al 5.11.2006 ed aveva, quindi, titolo a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Oleastrum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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