COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA ATL.BELLONA / N.C, RIARDO DEL 5.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 dell’18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA ATL.BELLONA / N.C, RIARDO DEL 5.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione pervenuta dalla Segreteria del Comitato e dall’Ufficio Tesseramento, invero, è risultato che sia l’assistente Spano Pasqualino che il calciatore Ciotola Antonio sono stati rispettivamente censito e tesserato per la società Atletico Bellona in data anteriore al 5.11.2006 ed avevano, quindi, titolo a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società N.C. Riardo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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