COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA ACQUAVIVA CASERTA / ATL.BELLONA DEL 13.03.2005

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BELLONA – GARA ACQUAVIVA CASERTA / ATL.BELLONA DEL 13.03.2005 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va rigettato. Di seguito alla delibera della Commissione Disciplinare, del 4.7.2005, concernente la gara indicata in oggetto e pubblicata sul C.U. n. 3 del 7.07.2005, che si richiama integralmente a contenuto della presente delibera; rilevato che nel corso della precedente, richiamata seduta del 4.07.2005, era emersa la necessità di individuare con certezza la persona che ha effettivamente aggredito l’arbitro ed in particolare se costui si identificasse nel sig. De Lillo Mario, nato il 24.11.1963, identificato con C.I. n. AH0223193; considerato che, a tal fine, era stata disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per gli ulteriori accertamenti; letta, per l’appunto, la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini (con i relativi atti allegati), trasmessa a questa Commissione con nota del 2.11.2005, da cui emerge che “così come sostenuto dal Giudice Sportivo, l’aggressore dell’arbitro sia stato il sig. De Lillo Mario, Presidente della società, il quale, benché in corso di squalifica fino al 19.03.2005, sedeva abusivamente in panchina a nome Di Lillo Mario, quale allenatore, comunque non tesserato”; ritenuta la gravità dei comportamenti, che sono sempre improntati a violenza ed in violazione del C.G.S. e che, come si evince dagli atti del procedimento, il sig. De Lillo ha riportato più sanzioni per analoghi fatti di violenza perpetrati ai danni dei direttori di gara, appare congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo dell’inibizione sino al 12.03.2010. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, confermando l’inibizione fino al 12.03.2010 a carico del sig. De Lillo Mario, nato il 24.11.1963; dispone addebitarsi la tassa, non versata, a carico della società Atletico Bellona.
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