COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CIVITELLA / CASALVELINO DEL 3.12.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CIVITELLA / CASALVELINO DEL 3.12.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo devono ritenersi congrue, in relazione ai comportamenti posti in essere dai tesserati, a maggior ragione in considerazione della qualifica di dirigente e di allenatore delle persone fisiche, gravate dalle sanzioni medesime. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Casalvelino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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