COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TANAGRO GREGORIANA ¬¬- GARA TANAGRO GREGORIANA / CASALVELINO DEL 7.01.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO TANAGRO GREGORIANA ¬¬- GARA TANAGRO GREGORIANA / CASALVELINO DEL 7.01.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, sia ad un’attenta lettura degli atti ufficiali di gara, sia sulla base delle precisazioni e delle enunciazioni della società reclamante, appare conforme ad equità, al fine di una giusta commisurazione delle rispettive sanzioni, la riduzione dell’ammenda, dell’inibizione a carico dell’allenatore, sig. Fresolone Pierino, e della squalifica a carico del calciatore Lordi Vito. Viceversa, deve ritenersi congrua ed equamente dimensionata la sanzione a carico del calciatore Dente Dario. Quanto, infine, all’inibizione a carico del dirigente, sig. Angelicchio Gerardo, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la sanzione non eccede il limite minimo di inoppugnabilità, che è fissato in un mese. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Tanagro Gregoriana, di ridurre le sanzioni come segue: ad euro 200 quella pecuniaria; al 7.03.2007 l’inibizione a carico dell’allenatore, sig. Fresolone Pierino; a tre gare la squalifica a carico del calciatore Lordi Vito, nato il 18.09.1978; dispone la conferma dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Angelicchio Gerardo, e della squalifica a carico del calciatore Dente Dario; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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