COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRI – GARA CAPRI / QUARTO DEL 9.12.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPRI – GARA CAPRI / QUARTO DEL 9.12.2006 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società controparte, che ne aveva fatto rituale richiesta, rileva: con articolata motivazione, il Giudice Sportivo del C.R. Campania, con delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 21 dicembre 2006, alla pag. 1114, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Quarto e rigettando il reclamo della società Capri, aveva inflitto alla società Capri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 250,00 (relativa alla prima rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica. Nella delibera del G.S., impugnata presso questa C.D. dalla società Capri e della quale la società Quarto ha chiesto l’integrale conferma, era stata, peraltro, evidenziata la corposa documentazione difensiva, prodotta dalla società Capri, finalizzata alla dimostrazione della sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55 N.O.I.F., in relazione alla mancata presenza sul campo di gioco. Tuttavia, il Giudice Sportivo aveva ritenuto prevalenti, rispetto alle deduzioni a difesa ed alla richiamata documentazione: a) l’elemento di fatto, indubbiamente rilevante sotto il profilo sostanziale, relativo alla circostanza che il viaggio marittimo era stato compiuto, in tempo utile, sia dalla terna arbitrale, sia dalla società ospite (per l’appunto il Quarto), sia le Forze dell’Ordine; b) la considerazione, di diritto, che, ad avviso del Giudice di prime cure, il caso in esame non configuri la fattispecie di “evento non prevedibile e non superabile con adeguata diligenza”; c) la singolarità della vicenda, che ha fatto registrare la paradossale assenza della società ospitante, aggravata dalla presenza (già segnalata) della società ospitata e degli ufficiali di gara. Questa C.D. ritiene doveroso premettere che il dettato dell’art. 55, commi 1 e 2, N.O.I.F., è non soltanto scarno e generico, ma privo di qualsivoglia indicazione, che possa consentire di individuare un riferimento normativo preciso e specifico e che sia, di conseguenza, idoneo a soccorrere nella valutazione giuridico-sportiva del caso in esame, che riveste i già sottolineati aspetti di peculiarità e singolarità. In assenza dei predetti riferimenti normativi specifici, deve necessariamente – sulla base del principio della doverosa diligenza – essere presa in esame, al fine di individuare una soluzione equa, la documentazione disponibile. Sotto il profilo della doverosa diligenza, non appare condivisibile il richiamo del Giudice Sportivo, nel testo della sua delibera, alla circostanza che sia la terna arbitrale, sia le Forze dell’Ordine Pubblico, sia la società Quarto, abbiano raggiunto l’isola di Capri a bordo di un mezzo marittimo della società “Caremar”, partito alle ore 9.05 del mattino. Non appare, invero, corrispondente ad un criterio logico e di doverosa diligenza che, per una gara in programma alle ore 14.30 a Capri, l’ultimo orario utile di partenza dovesse essere individuato in quello appena segnalato. È da sottolineare, sul punto, che la società Capri aveva programmato la propria partenza, dal Molo Beverello di Napoli (per un viaggio previsto in quarantacinque minuti di navigazione, a mezzo aliscafo della “SNAV”), alle ore 9.30. Quanto, poi, alla valenza della documentazione allegata dalla società Capri, deve evidenziarsi, in primo luogo, che essa comprende anche un attestato proveniente non da un’organizzazione privata, ma dall’Ufficio Locale Marittimo del Ministero dei Trasporti – sede di Capri. Ebbene, l’attestato conferma quanto dichiarato e documentato dalla società Capri: ovvero, che, “dalle ore 11.15” del giorno di disputa della gara, al porto di Capri non si sono verificati “arrivi” (si ripete: arrivi) “di unità provenienti da Napoli e Sorrento, a causa avverse condimeteo”. Al riguardo, invero, la società Capri ha addirittura dimostrato di essersi spostata, con la propria comitiva, da Napoli a Sorrento, avendo avuto notizia della possibilità di raggiungere Capri dal porto della penisola sorrentina. Inoltre, la medesima società Capri ha documentato che, nel giorno di disputa della gara, i mezzi marittimi non erano partiti da Sorrento per Capri e che il servizio di collegamento, da Napoli per Capri, era stato sospeso “causa condizioni meteo-marine avverse”. Deve, infine, essere puntualizzato un ultimo aspetto, essenziale ai fini della decisione: la “imprevedibilità ed inevitabilità” dell’evento. Sul piano obiettivo, anche sulla base della comune esperienza, non v’è chi possa negare che i collegamenti marittimi siano sottoposti a continue fluttuazioni (sospensioni delle partenze; ripresa dei collegamenti). Le predette fluttuazioni attengono, per l’appunto, alla imprevedibilità ed alla rapidità delle mutazioni delle condizioni meteo-marine. In termini espliciti, non è affatto raro che si possa partire fino a pochi minuti prima e che, a breve distanza di tempo, possa essere disposta (anche in ossequio alla prudenza ed alla previsione di possibili, ulteriori peggioramenti, di certo non identificabili dall’utenza: nel caso di specie, dalla società Capri) un’improvvisa sospensione delle partenze. Tanto premesso, questa C.D. ritiene che, nel caso in esame, si sia configurata la causa di forza maggiore (invocata dalla società Capri), per le enunciate motivazioni, che di seguito si riepilogano: rispetto della doverosa diligenza (osservata sia nella programmazione della partenza da Napoli alle ore 9.30, sia mediante il tentativo di partire da Sorrento); obiettiva imprevedibilità dell’evento, che ha impedito la partenza, sulla base di una disposizione non rientrante nelle facoltà d’intervento della società Capri; idoneità probatoria della documentazione a difesa. Alla luce delle esposte considerazioni, non possono accogliersi le motivazioni della controdeducente società Quarto (finalizzate alla conferma della decisione del Giudice di primo grado), in relazione alle quali sono state date, nel testo della presente delibera, idonee puntualizzazioni. P.Q.M. DELIBERA a riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, di accogliere il reclamo della società Capri S.S.D.P.A., annullando le sanzioni a carico della medesima società (punizione sportiva della perdita della gara; ammenda di euro 250,00 per prima rinuncia; penalizzazione di un punto in classifica) ed ordinando la rifissazione, demandata al C.R. Campania, della gara Capri S.S.D.P.A. / Quarto del 9.12.2006; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it