COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL NOCELLETO – GARA SPORTING FRIGNANO / REAL NOCELLETO DEL 5.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 01 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL NOCELLETO – GARA SPORTING FRIGNANO / REAL NOCELLETO DEL 5.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Nocelleto, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, rileva che il reclamo è fondato. Infatti, mentre i calciatori Colucci Danilo, n. 27.09.1990; Petito Luigi, n. 18.11.1976; Simonelli Sandro, n. 28.10.1988 e Tonziello Massimo, n. 13.05.1978, risultano regolarmente tesserati con la società Sp. Frignano dal 4.11.2006, il sig. Musto Gabriele, assistente di parte, risulta viceversa non censito, né tesserato come calciatore, a favore della società Sp. Frignano, per cui nella gara de qua egli era in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, a norma dell’art. 12 punto 5, lettera b), C.G.S., di infliggere, alla società Sp. Frignano, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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